In ambito di normativa sulla raccolta differenziata facilmente accade nel Condominio che, nell’elevare una multa per la violazione della relativa normativa, venga individuato un presunto trasgressore solo per il ritrovamento fra i rifiuti, erratamente conferiti, di qualcosa che sembra possa ricondurre al nominativo ma senza che vi sia prova alcuna della violazione da parte di detto soggetto. Di fatto, però, l’Ente preposto alla raccolta rifiuti ed al controllo sul differenziamento sanziona, normalmente, l’intero Condominio lasciando, così, indenne il singolo trasgressore che, impunito, perpetua nell’atteggiamento scorretto. Avanti a questo quotidiano scenario come può tutelarsi il singolo condòmino diligente e/o il Condominio?
È necessario contemperare i due interessi in gioco.
La raccolta dei rifiuti quale attività di interesse pubblico e la tutela della privacy del singolo cittadino sia pure nel caso del necessario controllo della correttezza della raccolta differenziata.
La tutela della privacy riguarda proprio i dati personali relativi ai singoli cittadini, rilevabili dai sacchetti stessi utilizzati per i rifiuti o dal controllo dell’interno del sacchetto, emersi durante i controlli amministrativi.
In ambito di diritto amministrativo vige il principio generale della responsabilità personale dell’illecito amministrativo ex art. 3 l. n. 689 del 1981 ovvero si richiede che il Comune, prima di elevare la sanzione amministrativa cerchi di individuare il concreto trasgressore. Secondo una parte della Giurisprudenza, invece, il Condominio – essendo soggetto privo di personalità giuridica – non potrebbe essere soggetto a sanzioni (Trib. Palermo 22 ottobre 2020, n. 3335).
Il Garante della Privacy è intervenuto sul punto, e pur non risolvendo tutte le problematiche concrete, è riuscito a fornire alcune linee guida e prescrizioni di massima. In particolare, con provvedimento del 14 luglio 2005, ha precisato che: “I soggetti preposti alla gestione della raccolta differenziata, nel caso in cui si trovino a dover trattare dati personali, devono rispettare le disposizioni del Codice (d.lg. n. 196/2003) il quale prevede, in particolare, una specifica disciplina per il trattamento da parte dei soggetti pubblici stabilendo che: a) va rispettato il principio di necessità (…); b) i trattamenti di dati personali sono consentiti soltanto per svolgere funzioni istituzionali dell´ente (…); c) qualora si ravvisi che deve procedersi ad un trattamento di dati, deve essere rispettato il principio di proporzionalità in ogni singola fase del trattamento (…); d) con riferimento all´eventualità che le attività di raccolta differenziata comportino un trattamento di dati sensibili, occorre rispettare il principio di indispensabilità, secondo il quale i soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili indispensabili per svolgere attività istituzionali”.
Posto quanto sopra, il Garante ha, nel concreto, dato delle linee guida concrete e in parte risolutive di alcune problematiche anche Condominiali, precisando che, in caso di raccolta “porta a porta” della spazzatura non dovrebbe richiedersi di utilizzare sacchetti trasparenti per non permettere l’agevole visione del contenuto del sacchetto; in pari modo non dovrebbe chiedersi di etichettare all’esterno il sacchetto o il bidone con il proprio nominativo o l’indirizzo di riferimento.
Viene invece considerato lecito l’utilizzo di codici a barre o microchip per ricollegare il contenitore ad uno specifico soggetto senza che venga facilmente identificato da soggetti estranei alle operazioni di smaltimento della spazzatura.“Le descritte procedure consentono di delimitare l´identificabilità del conferente ai soli casi in cui sia stata accertata la mancata osservanza delle prescrizioni in ordine alla differenziazione. Al momento dell’apertura del sacchetto, i soggetti preposti alla verifica dell´omogeneità dei materiali inseriti, che comunque sono tenuti al rispetto della riservatezza, vengono, infatti, a conoscenza del contenuto, ma non anche, in prima battuta, degli elementi identificativi del soggetto conferente. Invece, i soggetti preposti all’applicazione della sanzione, mediante la decodifica del codice a barre o del microchip, acquisiscono il nominativo del soggetto cui il sacchetto si riferisce, solo in relazione alla non conformità del contenuto del sacchetto” (cfr. Provvedimento del Garante).
Qualora non venissero utilizzati i suddetti dispositivi, il Garante precisa che gli addetti al controllo della spazzatura per elevare le relative sanzioni ammnistrative ex art. 13 della Legge n. 689/81 possono procedere solamente quando il soggetto trasgressore sbaglia nell’effettuare il conferimento dei rifiuti e non sia diversamente identificabile.
Il Garante, però, contesta la pratica, forse ancora in uso, di ispezionare in maniera generalizzata il contenuto della spazzatura di un Condominio al fine di ricercare eventuali e presunti trasgressori.
Va da sé, quindi, che prima di accettare sanzioni pecuniarie spesso non di irrilevante portata e che ripartite fra i singoli condòmini appaiono davvero irrilevanti sarebbe opportuno prendere coscienza dell’osservanza di tutto quanto stabilito dalla normativa e, nel caso si riscontrasse non corretta osservanza, ricorrere avverso il provvedimento sanzionatorio.