La diffida è quell’atto o, più comunemente scritto, attraverso il quale un soggetto avverte ovvero intima ad un altro soggetto a fare o non fare qualcosa o a dare o a non dare qualcosa.
Esempio più comune è la diffida al pagamento di una somma di denaro; ma la diffida può avere ad oggetto svariati argomenti quale una diffida a ripristinare i confini tra terreni, una diffida ad interrompere immediatamente gli atti e/o comportamenti lesivi dei propri diritti, etc.
La lettera di diffida deve indicare esattamente quale è la situazione attuale e quale è la richiesta.
Oltre alla situazione attuale e la richiesta che di vuole fare la diffida deve anche indicare un termine entro il quale si richiede che venga eseguita l’azione (quale il pagamento di una somma) o il termine ultimo entro cui interrompere il comportamento lesivo.
Il termine indicato nella diffida è normalmente di 15 gg poiché, in abito di risoluzione contrattuale, l’art. 1454 cc. prevede che:
“alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risoluto.
Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto”.
La diffida deve, inoltre, essere validamente portata a conoscenza del destinatario attraverso mezzi idonei a provarne il ricevimento e, pertanto, far decorrere con certezza il termine dato per l’adempimento di quanto richiesto.
Normalmente le diffide vengono inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o, oggigiorno, mediante pec ma l’originaria diffida era, in realtà, quell’atto che il legale predisponeva per il proprio cliente e che consegnava all’Ufficiale Giudiziario per la notifica al destinatario.
Questa procedura ora è molto meno usata ma, nelle questioni più rilevanti, è un mezzo solenne e ufficiale per far conoscere il contenuto dell’atto alla controparte che non si vedrà recapitata la busta dal postino ma da un Pubblico Ufficiale in persona.
Il contenuto della lettera, normalmente, contiene gli avvertimenti che, scaduti i termini concessi per adempiere alle richieste, saranno discussi in sede giudiziaria ovvero davanti al Giudice competente che, verificate le richieste, ingiungerà alla controparte l’adempimento coattivo che, nei casi più complessi, può comportare anche l’intervento della Forza Pubblica.
Al ricevimento della diffida, inoltre, è bene tener presente che avanti dette affermazioni e solleciti è sempre opportuno prendere posizione ovvero non lasciare la lettera ricevuta senza risposta.
Ciò poiché, la lettera – inviata con i mezzi di cui sopra che attestano il ricevimento – si ha per conosciuta e, portata davanti al Giudice, la mancata risposta potrebbe essere interpretata non favorevolmente o, comunque, con sospetto; perché, pur non essendoci alcun obbligo giuridico di risposta alla diffida, è pur vero che se le contestazioni della diffida fossero state false e/o scorrette ci si domanderebbe per quale motivo il destinatario (“per onore di verità”) non le contesti immediatamente dichiarandole, senza ritardi, inveritiere, pretestuose e infondate. In altre parole, per quale motivo l’accusato non si sarebbe difeso.
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